Ordinanza — n. 1145/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKA QERIM nato il 08/11/1979 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Haka Qerim ricorre avverso la sentenza emessa il 03/11/2023 dalla Corte di appello di Brescia che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, conseguentemente revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e quella dell'interdizione legale ed applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ha confermato nel resto la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1145/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, conseguentemente revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e quella dell'interdizione legale ed applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ha confermato nel resto la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKA QERIM nato il 08/11/1979 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Haka Qerim ricorre avverso la sentenza emessa il 03/11/2023 dalla Corte di appello di Brescia che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, conseguentemente revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e quella dell'interdizione legale ed applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ha confermato nel resto la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., per inosservanza del termine previsto a pena di decadenza per la dichiarazione e la rinuncia ai motivi di appello; inosservanza dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90) sono inammissibili. Quanto al primo motivo, si osserva che la questione delta tardività della presentazione della dichiarazione di concordato e della correlativa rinuncia è superata dal comportamento stesso dell'imputato che, pur a conoscenza di detto termine, ha inteso accedere al concordato, nulla eccependo sul punto in udienza, con ciò mostrando di voler così concludere il processo a proprio carico.
Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 20