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Ordinanza — n. 1143/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual support under Art. 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and lacked the required legal and factual basis. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, but the court found the argument insufficient under procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and lack the specific legal and factual reasons required by law to support the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 581 c.p.p. lack of factual basis procedural dismissal Court of Cassation legal reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDO JONATHAN nato a MONZA il 31/08/1997 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tordo Jonathan ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Monza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Nullità della sentenza per violazione di legge) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art.581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere es