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Ordinanza — n. 1142/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1142/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOL AHMED ABDELHADY ABDELAZIZ MAHM (CUI 038TE23) nato il 01/08/1991 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Kol Ahmed Abdelhady Abdelaziz Mahm ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOL AHMED ABDELHADY ABDELAZIZ MAHM (CUI 038TE23) nato il 01/08/1991 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kol Ahmed Abdelhady Abdelaziz Mahm ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente