Ordinanza — n. 1142/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOL AHMED ABDELHADY ABDELAZIZ MAHM (CUI 038TE23) nato il 01/08/1991 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Kol Ahmed Abdelhady Abdelaziz Mahm ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOL AHMED ABDELHADY ABDELAZIZ MAHM (CUI 038TE23) nato il 01/08/1991 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kol Ahmed Abdelhady Abdelaziz Mahm ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è manifestamente infondato, atteso che non emergono contraddittorietà o illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Corte di merito (pp. 5-7), rispetto ai quali il ricorrente non opera uno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente