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Ordinanza — n. 1141/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction for drug-impaired driving as discretionary judicial determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing reduction for drug-impaired driving, arguing the lower court erred in applying statutory criteria. The court ruled that sentencing discretion is not reviewable unless arbitrary or manifestly illogical, finding the lower court's decision justified.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 133, 133-bis c.p.: The determination of the sanction is subject to judicial discretion and is inadmissible for review unless arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion drug impaired driving inadmissible appeal judicial review penal code provisions adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 133-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC ALEN nato a DOLO il 16/11/1997 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Braidic Alen ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla condizione di infraventunenne dell'imputato. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bís cod. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica Sul punto, la Corte territoriale ha ricordato come la pena individuata dal primo giudice fosse già stata indicata nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha comunque rimodulato, in riduzione, l'aumento effettuato dal primo giudice della pena pecuniaria per l'aggravante contestata (pp. 4 e 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Con