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Ordinanza — n. 1140/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drunk driving sentence for discretionary sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Macovich Massimo inadmissible regarding his conviction for driving under the influence. The appellant argued that the sentence imposed was below the statutory minimum, claiming a violation of penal law. The court rejected this claim, ruling that sentencing discretion is permissible when supported by logical reasoning regarding the defendant's high blood alcohol level and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.; Art. 115 c.p.: The court's determination of a sanction below the statutory minimum is not censurable if it is not arbitrary and is supported by manifestly logical reasoning based on case-specific factors.

Parole chiave

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drunk driving conviction statutory minimum sentence judicial discretion penal law violation sentencing discretion guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 115 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACOVICH MASSIMO nato a BUSSOLENGO il 03/04/1978 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Macovich Massimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ritenuto che il motivo sollevato (Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata attestazione della pena nel minimo edittale) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente osservato che il modesto scostamento dal minimo edittale trova ragione nel tasso alcolemico elevato e nella personalità dell'imputato, come risulta dai suoi precedenti (p. 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consig