Cassation court dismisses appeal against sentencing order as it concerns only the application of the penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing order rather than the conviction itself. The appellant argued for acquittal and penalty proportionality, but these grounds fall outside the permissible scope for appeals against sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing orders are limited to defects in the expression of the accused's will, lack of correlation between indictment and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the existence of acquittal grounds or general proportionality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI TAYSON nato a PESCARA il 18/01/1998 //i avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Neziri Tayson ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per non essere stata valutata l'insussistenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione o motivazione apparente con riferimento alla congruità della pena) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi