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Ordinanza — n. 1138/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as admissibility issues prevent review of specific recidivism qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the specific recidivism qualification. The appellant argued that the lower courts failed to properly reclassify the cocaine possession fact under Article 73, comma 5, of the Recidivism Law and misapplied Article 69 of the Penal Code regarding generic mitigating circumstances. The court ruled that these grounds constitute an impermissible exercise of censorship, as the territorial courts had already adequately examined and dismissed similar legal arguments with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised constitute an impermissible exercise of censorship, as the territorial courts have already adequately examined and dismissed similar legal arguments with sufficient reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal impermissible censorship specific recidivism Article 73 recidivism law Article 69 penal code recidiva nell'infrazione attenuazione della pena reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 69 cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi il fatto ai sensi del comma 5 della citata disposizione limitatamente alla detenzione della cocaina; erronea applicazione dell'art. 69 cod.
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
art. 69 cod. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi il fatto ai sensi del comma 5 della citata disposizione limitatamente alla detenzione della cocaina; erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMAGNA FEDERICO (CUI 05ETWOM) nato a CARRARA il 25/02/1991 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tamagna Federico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Massa per aver qualificato la recidiva come specifica e, conseguentemente, rideterminato la pena - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi il fatto ai sensi del comma 5 della citata disposizione limitatamente alla detenzione della cocaina; erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in relazione alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui si invoca la prevalenza sulla recidiva specifica, come riqualificata dalla Corte di appello) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda il foglio 5; quanto al secondo motivo, il foglio 5; quanto al secondo motivo, i fogli 5 e 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Co