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Ordinanza — n. 1137/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for rehearing of preliminary trial issues already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed a first-instance ruling regarding a mitigating circumstance and the continuity of crimes, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court with sufficient legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court, lacking new grounds or distinct legal issues, are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal rehearing of prior issues procedural economy sufficient reasoning court costs and fine assistenza riabilitativa importanza del successo d'integrazione riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIZZO MICHELE nato a COSENZA il 20/01/2002 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Loizzo Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto che - riformata la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., in relazione alla contravvenzione di cui al capo 2), nonché il vincolo della continuazione tra i reati ascritti e in conseguenza rideterminato la pena - l'ha confermata nel resto. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con travisamento delle risultanze documentali e conseguente motivazione illogica; violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al quantum di pena; mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda il foglio 4; quanto al secondo motivo, il foglio 5; quanto al terzo motivo sempre il foglio 5, ove, se pur non espressamente nominate, la motivazione si riferisce all'evidenza alle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione di una condotta ritenuta non particolarmente collaborativa e dell'insuccesso dei percorsi comunitari avviati dall'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P