Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1133/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a plea bargain sentencing decision rather than the plea itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1133/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts under a specific legal provision, but the Court held that appeals against plea bargain sentencing decisions are strictly limited to specific grounds. Since the appellant's complaint did not fall within these narrow exceptions, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing decisions, a claim of erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, a standard not met in this case.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal erroneous legal qualification inadmissible appeal sentencing decision Cassation procedure impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHARAOUI OSAMA CUI 05YKVOZ nato a MILANO il 08/01/2001 avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato av/4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sahl-aoui Ossiama ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto che si sostiene sarebbe dovuto rientrare nell'ambito del comma 5 della citata disposizione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il