Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug cultivation and possession for trafficking. The appellant argued for a remittal due to alleged misapplication of sentencing guidelines and lack of requalification, but the court found these grounds merely repetitive of issues already correctly rejected by the territorial court. Consequently, the appeal was rejected as it did not present new admissible legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: Appeals in cassation are inadmissible when they merely reproduce grounds of criticism already adequately examined and dismissed by the territorial court, or when they challenge the sentencing discretion without demonstrating arbitrariness or manifest illogicality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITI MATTIA (CUI 0505ISQ) nato a LIVORNO il 05/09/1995 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Romiti Andrea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno per i delitti di coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. In data 05/09/2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. Giacomo Giribaldi, che insiste nelle ragioni del ricorso e chiede che la decisione sia rimessa ad altro giudice. Ritenuto che i motivi sollevati (Errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al reato di coltivazione; mancata riqualificazione del reato di detenzione nella fattispecie di cui al comma 5 del medesimo art. 73; vizio di motivazione in punto di pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6, 7 e 8 sent. imp.).
Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Co