Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for arson, citing lack of legal grounds for re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Adriatik and Vjollca Shkurti inadmissible regarding their conviction for arson. The court found the appellate judgment's reasoning rational and rejected the defense's arguments for re-evaluating evidence or applying leniency. Consequently, the conviction was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the defense's alternative assessments of evidence or sentencing do not constitute a legitimate ground for re-evaluation in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SHKURTI ADRIATIK nato il 20/08/1977 SHKURTI VJOLLCA nato il 13/05/1976 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 ottobre 2023, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina il 20 gennaio 2021, ha escluso la contestata aggravante ex art. 256 bis comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ciascuno, con i doppi benefici di legge, irrogata nei confronti di Adriatik Shkurti e Vjollca Shkurti, ritenuti colpevoli del reato ex art. 256 bis del d.
Igs. n. 152 del 2006, accertato in Fondi il 18 giugno 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti compiuti dai CC di Terracina, da cui è emerso che gli imputati, marito e moglie, hanno dato vita a un vasto incendio di materiale di vario genere depositato in modo incontrollato in un fondo dove i due erano presenti, essendosi il rogo esteso in un'area posta tra due serre destinate alla coltivazione di pomodori.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni non illogiche, osservando che il materiale incendiato dagli imputati non era di quantità esigua, tanto è vero che occorsero circa 30 minuti per spegnere le fiamme, a ciò aggiungendosi che la combustione di plastica e materiale ferroso ha provocato un danno rilevante per l'ambiente circostante, e tanto anche in ragione della vocazione agricola del terreno dove è avvenuto l'incendio.
Considerato che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'omessa applicazione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., è a sua volta manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag.
3) nella quale è stato evidenziato, da un lato, che l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non era riconoscibile, perché quella accertata non fu una piccola combustione di materiale comune, e dall'altro, che gli imputati si adoperarono per spegnere le fiamme solo all'arrivo dei Carabinieri e non certo spontaneamente, come richiesto dall'art. 62 n. 6 cod. pen. Evidenziato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
• • Dichiara inammissibilddibricorsi.e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13