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Ordinanza — n. 1117/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription defense for permanent accounting document concealment crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's failure to address the prescription defense was immaterial. The defendant argued the crime expired in 2024, but the court found the 10-year prescription period runs from the 2017 tax audit date because the offense is permanent. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1 bis, d. Igs. n. 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the prescription defense is unfounded because the concealment of accounting documents is a permanent offense where the prescription period commences from the date of fiscal discovery.

Parole chiave

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permanent criminal offense prescription period calculation accounting document concealment fiscal discovery date inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000
Ed invero il termine massimo di prescrizione del reato contestato si computa in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Rv. 264676
Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Rv. 264676 e Sez.
Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254425
264676 e Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254425).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a NOLA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; e, Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Reggio Emilia il 14 gennaio 2021, con la quale Mario Esposito era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Novellara il 6 febbraio 2017. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'omessa risposta della Corte di appello alla richiesta difensiva con cui era stata sollecitata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che si ritiene intervenuta il 10 gennaio 2024, sono manifestamente infondati, dovendosi ritenere che il silenzio motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva contenuta nelle conclusioni scritte trasmesse in vista della definizione del giudizio di appello è destinato a rimanere privo di rilievo, atteso che l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato contestato per prescrizione era del tutto priva di fondamento giuridico.

Ed invero il termine massimo di prescrizione del reato contestato si computa in 10 anni, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000; dunque, essendo indicata la data di commissione del reato nel 6 febbraio 2017, il termine prescrizionale matura il 6 febbraio 2027, a nulla rilevando che le scritture contabili occultate si riferiscono al 2013, dovendosi fare riferimento all'epoca in cui è stato accertato l'occultamento (6 febbraio 2017), avendo questa Corte precisato in tal senso che il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione (cfr.

Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Rv. 264676 e Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254425). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembr