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Ordinanza — n. 1115/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds and sentencing errors in bankruptcy fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's complaints regarding the lack of acquittal reasoning and sentencing errors were not permitted grounds for review. The court noted that the co-defendants were acquitted based on subjective intent and lack of proof, which the appellant's arguments regarding acquittal conditions and sentencing legality did not address. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding waived acquittal grounds or sentencing errors not affecting the legality of the sanction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived acquittal grounds bankruptcy fraud sentencing error review co-defendant acquittal bancarotta fraudolenta amnistia fiscale condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e ciò anche alla luce della concomitante assoluzione dei coimputati Vavassori e Cortiana.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e ciò anche alla luce della concomitante assoluzione dei coimputati Vavassori e Cortiana.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGATI ERMANNO nato a BOTTANUCO il 14/07/1960 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2021, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 2 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta a Ermanno Albergati in ordine ai reati ex art. 2 (capo A) e 8 (capo B) del d. Igs. n. 74 del 2000, reati unificati dal vincolo della continuazione con i fatti di bancarotta già giudicati con sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 6 aprile 2022, irrevocabile il 30 maggio 2022.

2. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e ciò anche alla luce della concomitante assoluzione dei coimputati Vavassori e Cortiana.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, non potendosi sottacere che i coimputati Vavassori e Cortiana sono stati assolti per non aver commesso il fatto, riferendosi le argomentazioni della pronuncia assolutoria soprattutto alla posizione soggettiva dei coimputati e alla mancata prova del loro coinvolgimento nelle vicende illecite per cui si è proceduto.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024 Il o sighere stenso