Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded regarding copyright infringement via satellite decoder evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling the groundless challenge to the conviction for copyright infringement. The lower courts confirmed that the defendant utilized a satellite decoder to bypass paywalls at his pizzeria without a subscription. The court rejected the argument for re-evaluating evidence, citing established precedent that such actions constitute the specific crime under Article 171-octies of Law 633/1941.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 171-octies della legge 633/1941; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the groundless challenge seeks to re-evaluate evidence against a manifestly unfounded claim, upholding the conviction for unauthorized use of satellite decoders to evade conditional access payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANCONTIERI GASPARE nato a PARTANNA il 24/10/1954 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 12 ottobre 2021, con la quale Gaspare Giancontieri era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 2.582 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 171 octies della legge n. 633 del 1941, commesso in Partanna il 17 marzo 2018.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione effettuata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti dei CC di Castelvetrano, che hanno constatato la trasmissione di una partita di calcio, in difetto del prescritto abbonamento, all'interno della pizzeria gestita dall'imputato, essendosi operato in tal senso buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 46443 del 30/01/2017, Rv. 271791), secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'utilizzazione di un apparato atto alla decodificazione a uso privato di trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizionato, in modo da eludere le misure tecnologiche di protezione poste in essere dall'emittente, con la finalità fraudolenta di sottrarsi al pagamento del canone dovuto per l'accesso ai programmi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.