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Ordinanza — n. 1111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming null notification of appeal decree to defense lawyer instead of elected domicile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Cirotti's appeal inadmissible regarding the nullity of the appeal decree notification. Although the decree was served at the defense lawyer's office rather than the elected domicile in Montesilvano, the court found no concrete impairment of the right to defense. The notification was deemed effective because the lawyer did not raise objections, and the appeal lacked specific evidence of inidoneity.

Regesto Legislator

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Art. 179, Art. 182 c.p.p.; If an appeal decree is served at the defense lawyer's office without raising objections, it is not considered ineffective, and the general nullity rule does not apply.

Parole chiave

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nullity of notification defense lawyer service elected domicile right to defense intermediate nullity absolute nullity appeal procedure notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 179 c.p.p.
pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod.
Art. 182 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 349 comma 2 cod. pen
art. 182 cod. proc. pen
art. 179 cod. proc. pen
pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023
Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIROTTI LORENZO nato il 21/03/1963 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 29 ottobre 2019, con la quale Lorenzo Cirotti era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 103 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 349 comma 2 cod. pen., accertato in Pescara il 18 e 20 marzo 2017.

Letta la memoria trasmessa il 9 luglio 2024 dall'avvocato Rocco Di Sipio, difensore di Cirotti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell'imputato, in quanto avvenuta presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto da Cirotti (ossia Montesilvano, Corso Umberto n. 372) con atto depositato il 3 ottobre 2023, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810), secondo cui, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

Considerato che nel caso alcuna concreta menomazione del diritto di difesa appare ravvisabile, posto che la notificazione è avvenuta presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, il quale nulla ha eccepito davanti ai giudici di appello, fermo restando che il ricorso non fornisce alcuna specifica indicazione, in un'ottica sostanziale e non meramente formale, rispetto all'asserita inidoneità della notifica dell'atto di vocatio in iudicium presso il difensore fiduciario. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 202