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Ordinanza — n. 1109/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific merit arguments regarding sentencing equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo Lazzari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lazzari challenged a second-instance sentence that reduced his prison term to one month and removed recidivism, arguing the court erred in equating general mitigating circumstances with aggravating factors under Article 590 of the Penal Code. The Court rejected these objections as manifestly unfounded, noting the appellate court's logical assessment of the victim's injuries and the defendant's prior conduct, which fell outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised do not specifically challenge the legal reasoning or facts within the scope of a legitimacy review, particularly when the lower court's assessment of sentencing equivalence is logical and congruous.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing equivalence review legitimacy judgment scope general mitigating circumstances aggravating factors penal code lesione al piede infortuni sul lavoro risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileiato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 113 cod. pen.
31541 del 22 giugno 2023, ha ridotto a mesi 1 di reclusione, eliminata la recidiva, la pena inflitta ad Angelo Lazzari, ritenuto colpevole, dopo essere stato assolto in primo grado, del reato di cui agli art. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod.
Art. 590 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI ANGELO nato a FERRARA il 09/08/1958 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 ottobre 2023, che, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 31541 del 22 giugno 2023, ha ridotto a mesi 1 di reclusione, eliminata la recidiva, la pena inflitta ad Angelo Lazzari, ritenuto colpevole, dopo essere stato assolto in primo grado, del reato di cui agli art. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., commesso in Follo il :3 agosto 2016 in danno di Fabio Tonlazzarini, dipendente della Fonderia Boccacci s.p.a., società nell'ambito della quale Lazzari ricopriva la veste di componente del consiglio di amministrazio Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla formulazione del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ex art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., è ME nifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irrzigionevole, la congruità della pena e la correttezza del giudizio di equivalenza tra le circostanzE del reato, in tal senso valorizzando sia la gravità delle lesioni subite dal lavoratore, sia la gravità della colpa dell'imputato, sia ancora il precedente specifico a suo carico che, pur non essenc o rilevante ai fini della recidiva, era comunque idoneo a delineare la vita antecedente al reato di Lazzari.

Evidenziato che, in presenza di valutazioni tutt'altro che illogiche, non vi spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non ac eguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileiato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per ., l'onere ilei pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della sorr ma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.