Appeal dismissed for lack of motivation regarding probation home suitability under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning concerning the suitability of the detention home. The lower court rejected the request for probation because the inmate lived in an illegally occupied third-party property, arguing such a dwelling is inherently unsuitable. The appellate court found the single ground of appeal merely repetitive and intuitively obvious, leading to dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ter L. 354/75; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible when the contested reasoning is intuitively obvious and the argument merely repeats prior evaluation without engaging with the legal criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA De Santis Roberto nato a ROMA il 07/05/1962 avverso l'ordinanza del 05/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere MARIA GRECA ZONCU
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 giugno 2024, ha rigettato la richiesta depositata nell’interesse di De Santis Roberto, volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, stante l’assenza di domicilio regolare, posto che l’istante vive in un alloggio occupato abusivamente.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando con unico motivo il vizio di motivazione con riferimento all’art. 47 ter L. 354/75. Il ricorrente rilavava un incongruità della motivazione laddove parifica l’inidoneità del domicilio al domicilio occupato abusivamente che di fatto sarebbe domicilio idoneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso ripropone una argomentazione già valutata approfonditamente nel provvedimento impugnato con cui il ricorrente non si misura; è peraltro di lampante intuitività che un alloggio di proprietà di terzi occupato abusivamente non possa essere considerato idoneo ad ospitare un detenuto in espiazione domiciliare. La genericità dell’unico motivo ne determina l’inammissibilità.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MON