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Ordinanza — n. 983/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order denying criminal continuity due to lack of criminal design and time gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Civello inadmissible, ruling that the alleged defect in the lower court's reasoning was not evident. Although the GIP acknowledged the homogeneity of acts and spatial-temporal proximity, it correctly rejected criminal continuity because the crimes were distinct in nature and separated by significant time intervals. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The defect of motivation is not evident when the lower court explicitly distinguishes the nature of the crimes and notes the temporal gaps, thereby justifying the rejection of the criminal continuity bond without further explanation.

Parole chiave

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criminal continuity bond defect of motivation GIP execution judge distinct criminal acts temporal separation of crimes concorso materiale di reati reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Civello Roberto nato a ROMA il 28/10/1979 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALEdi Rieti dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere MARIA GRECA ZONCU

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2024 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Civello Roberto e tendete ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque sentenze di condanna del medesimo Civello emesse, rispettivamente, la prima dal Tribunale di Civitavecchia il 2 febbraio 2018, la seconda dalla Corte di Appello di Rma il 12 gennaio 2021, la terza dalla Corte di Appello di Roma il 5 luglio 2021, la quarta dalla Corte di Appello di Roma il 19 settembre 2021 e la quinta dalla Corte di Appello di Roma il 14 ottobre 2022 che confermava la sentenza di primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando quale unica ragione il vizio di motivazione laddove è stata esclusa la continuazione fra i fatti reato di cui alle indicate sentenze di condanna. Il provvedimento impugnato, infatti, pur avendo riconosciuto l’omogeneità delle condotte e la contiguità spazio- temporale della loro commissione, nonché la parziale coincidenza dei correi, non ha ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso, senza indicare quale elemento abbia ritenuto di tale pregnanza da superare tali eloquenti indicatori. Il ricorrente depositava memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il denunciato vizio di motivazione non è in alcun modo evidente alla lettura del provvedimento impugnato, laddove pur sottolineando che quasi tutti i reati commessi dal Civello sono reati contro il patrimonio, il giudice dell’esecuzione specifica che si tratta di reati fra loro differenti, commessi con modalità differenti in assenza di elementi che sarebbe stato onere del difensore allegare per individuare detta unicità. Inoltre, il dato cronologico è contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione, in quanto i fatti sono stati commessi a distanza anche di anni l’uno dall’altro.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere este