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Ordinanza — n. 978/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the prisoner failed to use a qualified technical defender required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the convicted person filed it personally without a qualified technical defender. The Tribunal of Surveillance had previously granted a health-related stay of execution, but the prisoner challenged this directly. The court ruled that since August 2017, personal appeals to the Supreme Court are strictly prohibited unless represented by a specially authorized defender, rendering the filing procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 613, co. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a party without a qualified technical defender are inadmissible as the party lacks standing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified technical defender Cassazione standing requirements prisoner personal appeal procedural simplification rules capacità di subire la carcerazione regime penitenziario allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1, lett. a) c.p.p.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co.
Art. 613, co. 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022
(Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022)1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sdogati Gianfranco nato a SAN GAVINO MONREALE il 07/01/1966 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cagliari RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza in data 2 luglio 2024 respingeva l’istanza proposta nell’intesse di Sdogati Gianfranco e volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod. proc. pen., poiché l’imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022)1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA