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Ordinanza — n. 974/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuance, ruling sequestro was not pre-planned with mafia association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Pesce's appeal inadmissible regarding the recognition of criminal continuance between mafia association and a kidnapping. The appellant argued the abduction was part of his organized crime plan, but the court found it was an impulsive act triggered by the victim's attempt to end the relationship. Consequently, the court ruled that only crimes pre-programmed at the time of joining the association qualify for continuance, excluding spontaneous acts.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: Criminal continuance between mafia association and specific crimes requires the latter to be pre-programmed at the time of joining the organization, excluding acts committed spontaneously or due to contingent circumstances.

Parole chiave

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criminal continuance mafia association pre-programmed intent inadmissible appeal spontaneous crime procedural dismissal criminal liability concessione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
2.1 Con detto motivo lamentava la violazione di lege e il vizio di motivazione con rifermento all’art. 671 c.p.p. e 81 c.p.
Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 13 June 2000, n. 186 of the Constitutional Court
art. 671 c.p
2.1 Con detto motivo lamentava la violazione di lege e il vizio di motivazione con rifermento all’art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023
(Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023 Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 54509 del 08/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 23370 del 14/05/2008
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pesce Francesco nato a GIOIA TAURO il 21/01/1978 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere MARIA GRECA ZONCU

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024 rigettava la domanda proposta nell’intesse di Pesce Francesco e tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna, emesse entrambe dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, l’una il 12 giugno 2016 e l’altra il 14 aprile 2016.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza. 2.1 Con detto motivo lamentava la violazione di lege e il vizio di motivazione con rifermento all’art. 671 c.p.p. e 81 c.p. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe errato nel ritenere che il vincolo della continuazione fra un delitto associativo ed altro delitto sussista solo quando il secondo sia un reato fine. Nel caso in esame il sequestro della allora fidanzata dell’imputato, capo e promotore della cosca Pesce, è stato commesso avvalendosi del proprio ruolo di capo, della aura di mafiosità che lo pervadeva e della sua autorevolezza, al punto da inibire qualunque reazione nella vittima e nei parenti di lei, non potendosi escludere che il Pesce abbia maturato la decisione di sequestrare la fidanzata anche al fine di avvalorare la propria caratura criminale sul territorio. Il ricorrente depositava memoria inistendo per il rinvio del ricorso alla prima sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha chiarito come il sequestro della fidanzata era stato commesso da Pesce in quanto la donna gli aveva manifesto l’intento di interrompere la relazione. Tutta la vicenda anche processuale era stata, rileva la Corte, pervasa dalla mafiosità dell’imputato, al punto che vi erano state plurime ritrattazioni da parte dei familiari della vittima, ma ciò non deve, prosegue la Corte, trarre in inganno su quello che è l’oggetto dell’istanza, cioè il riconoscimento del vincolo della continuazione, che presupporrebbe che il sequestro fosse avvenuto in esecuzione del medesimo disegno criminoso che aveva portato il Pesce ad associarsi al sodalizio.

Non è, cioè, legittimo ritenere che ogni atto criminoso compiuto da un appartenente ad una associazione mafiosa, magari anche avvalendosi dell’aura di mafiosità rispetto e timore che tale affiliazione comporta, sia per ciò stesso da porre in continuazione con il reato associativo e non questo reato in particolare che pare essere stato ideato in maniera del tutto estemporanea e imprevista nel momento in cui egli si associò alla consorteria. Tale conclusione è perfettamente adesiva agli insegnamenti di questa corte che qui si richiamano e si intendono ribadire, in quanto è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023 Rv. 285369) Correlativamente, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 54509 del 08/10/2018 Rv. 275334) Circa poi la estemporaneità della volizione criminosa, questa Corte ha affermato che qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, Sentenza n. 23370 del 14/05/2008 Rv. 240489) 2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MONICA BON