Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 973/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by convicted person without authorized defense counsel under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted applicant personally filed the petition without engaging an authorized defense counsel. The applicant argued for personal representation regarding prison allocation, but the court noted that since August 2017, direct access to the Supreme Court requires a specially licensed defender. Consequently, the filing by the individual was deemed improper under the current procedural framework.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 co. 1 lett.a) c.p.p.; Art. 613 co. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a party without the assistance of an authorized defense counsel are inadmissible as the party lacks standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility authorized defense counsel requirement Cassation procedural rules prison allocation appeal standing of convicted person regime penitenziario amministrazione penitenziaria detenzione in stato d'isolamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 co. 1 lett.a) c.p.p.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co.
Art. 613 co. 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022
(Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 2.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bidognetti Francesco nato a CASAL DI PRINCIPE il 29/01/1951 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano con provvedimento in data 28 giugno 2024 rigettava il reclamo proposto nell’interesse di Bidognetti Francesco avverso il rigetto del reclamo emesso dal Magistrato di sorveglianza e avente ad oggetto l’allocazione del Bidognetti presso un’area riservata che avrebbe comportato restrizioni supplementari rispetto a quelle imposte ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime penitenziario.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato personalmente, riservando la stesura dei motivi al difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l’imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente