Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 972/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding sentencing continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Piazzese Roberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the request to recognize continuity between three separate criminal judgments based on the specific facts and time gaps involved. The appellate court found the appeal's sole ground of complaint, alleging a lack of reasoning on sentencing continuity, to be generic and insufficient to challenge the lower court's complete and convincing evaluation of the criminal design.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a decision on sentencing continuity is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically address the factual and legal reasons provided by the lower court for rejecting the continuity of the criminal design.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing continuity rejection lack of specific arguments generic grounds of complaint procedural costs award sospensione di pena criminalità persistente reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza consistente nel vizio di motivazione con riguardo agli art. 81 cod. pen. e 671 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 81 cod. pen
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza consistente nel vizio di motivazione con riguardo agli art. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PIAZZESE ROBERTO nato a PALERMO IL 29/06/1992 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Termini Imerese, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 luglio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Piazzese Roberto e tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra tre sentenza di condanna emesse rispettivamente dal Tribunale di Termini Imerese il 9 maggio 2019, dal Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2020 e dalla Corte di Appello di Palermo il 9 maggio 2023.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza consistente nel vizio di motivazione con riguardo agli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il ricorrente stigmatizza l’assoluta carenza di argomentazioni a sostegno della decisione laddove, al contrario, la valutazione delle vicende processuali avrebbe dovuto portare ad opposte conclusioni. I fatti reato di cui alle sentenze di condanna oltre ad avere ad oggetto la medesima fattispecie penale, il medesimo bene tutelato e la medesima modalità di condotta, sono stati posti in essere a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.2 L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha vagliato la sussistenza degli indici rivelatori della unicità del disegno criminoso e, stante il tipo di reati commessi, ha escluso - con motivazione del tutto completa e convincente - una unitaria preordinazione indipendentemente dalla identità o somiglianza del titolo di reato e dalla contiguità temporale della loro commissione, peraltro del tutto relativa, posto che fra il primo dei reati e l’ultimo è decorso un anno. La motivazione è assolutamente completa e congrua, laddove i motivi di ricorso sono del tutto generici e non si misurano con le ragioni poste alla base della impugnata decisione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il