Italian court dismisses appeal for early release due to lack of motivation regarding reintegration progress.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order denying early release was sufficiently motivated. The convicted party argued the judge failed to explain the denial under specific legal articles, but the court found the decision based on serious criminal conduct and lack of genuine reintegration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, 54 L. 354/75; The appeal is inadmissible if the surveillance court's order denying early release is adequately motivated by the gravity of criminal conduct and the absence of positive evidence demonstrating the convict's effective adherence to the reintegration project.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SILVESTRI SALVATORE, nato a NAPOLI il 04/11/1979 avverso l'ordinanza del 28/03/2024 del TRIB.SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia con ordinanza del 28 marzo 2024 confermava l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato il beneficio della liberazione anticipata richiesto dal condannato Silvestri Salvatore per il periodo 15 settembre 2014 – 15 marzo 2019.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di censura attinente al vizio di motivazione con riguardo agli artt. 69 e 54 L. 354/75. L’impugnato provvedimento dava rilievo ai titoli di reato per cui il Silvestri è detenuto, più che al percorso inframurario del medesimo. Al fine dell’applicazione dell’art. 54 L. 354/75 è necessario che sia dimostrata la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, elemento sul quale il giudicante è chiamato ad effettuare una valutazione globale e che necessita anche dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto. Il ricorrente riteneva che il giudicante non avesse motivato in alcun modo il diniego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato le ragioni che hanno sorretto la decisione di rigettare la richiesta di liberazione anticipata, segnatamente la commissione di gravi condotte nel periodo di carcerazione, integrate dalla partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, al punto da essere raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare. La gravità di detta condotta -riteneva il Tribunale - rende qualunque altra valutazione recessiva, ed in ogni caso ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati. (Sez. 1, Sentenza n. 28536 del 15/09/2020 Rv. 279745 ) Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza. (Sez. 1, Sentenza n. 45342 del 10/09/2019 Cc. (dep. 07/11/2019 ) Rv. 277789 - 01 2.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MONICA