Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 965/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for failure to cite statutory grounds for challenging substituted penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the agreed sentence inadmissible because the appellant failed to cite any of the specific statutory grounds required for challenging such judgments. The appellant argued that the judge did not fully evaluate elements regarding the substitutability of the penalty, but the court held that substitution was not part of the original agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 53, 58, 59 L. 689/81: Appeals against judgments on party agreements are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; challenges to the substitutability of the penalty are excluded unless explicitly agreed upon.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence appeal substituted penalty inadmissible appeal party agreement procedural costs misure sostitutive della carcerazione misura di contenzione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce con la sentenza del 20 giugno 2024 applicava a Ferraro Michele la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod.
Art. 53 L. 689/81
Art. 58 L. 689/81
Art. 59 L. 689/81
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 444 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce con la sentenza del 20 giugno 2024 applicava a Ferraro Michele la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferraro Michele nato a TRICASE il 12/10/1980 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Lecce RITENUTO IN FATTO1. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce con la sentenza del 20 giugno 2024 applicava a Ferraro Michele la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/2011.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge in relazione agli artt. 53, 58 e 59 L. 689/81. Lamentava come il giudice non avesse pienamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione per accertare la sostituibilità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La sentenza pronunciata sull’accordo delle parti può essere fatta oggetto di ricorso solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente non denuncia alcuno di tali motivi, poiché la sostituzione della pena concordata fra le parti con una sanzione sostitutiva non costituiva oggetto dell’accordo, pertanto il ricorso è inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MONIC