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Ordinanza — n. 964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 22 maggio 2024 revocava la misura della semilibertà concessa a Platania Bernardo, confermando il provvedimento assunto in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione di legge con riguardo agli art. 50 e 51 della L. 354/75. Secondo il ricorrente, l’impugnato provvedimento sarebbe basato su presupposti sbagliati, poichè il Platania non avrebbe violato alcuna prescrizione, essendosi affidato al fatto che la patente gli sarebbe stata restituita. Platania, anzi, avrebbe seguito fedelmente il programma recandosi sempre al lavoro e ciò nella consapevolezza dell’importanza dello svolgimento dell’attività lavorativa in un’ottica di rieducazione e di reinserimento. Platania, al fine di svolgere attività lavorativa, si sarebbe trovato nella necessità di compiere una minima violazione, pur di rispettare il programma e recarsi al lavoro; inoltre egli avrebbe avuto il diritto di possedere la patente e pertanto deve essere ritenuto portatore di autorizzazione alla guida.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione di legge con riguardo agli art. 50 e 51 della L. 354/75. Secondo il ricorrente, l’impugnato provvedimento sarebbe basato su presupposti sbagliati, poichè il Platania non avrebbe violato alcuna prescrizione, essendosi affidato al fatto che la patente gli sarebbe stata restituita. Platania, anzi, avrebbe seguito fedelmente il programma recandosi sempre al lavoro e ciò nella consapevolezza dell’importanza dello svolgimento dell’attività lavorativa in un’ottica di rieducazione e di reinserimento. Platania, al fine di svolgere attività lavorativa, si sarebbe trovato nella necessità di compiere una minima violazione, pur di rispettare il programma e recarsi al lavoro; inoltre egli avrebbe avuto il diritto di possedere la patente e pertanto deve essere ritenuto portatore di autorizzazione alla guida.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe concessione per esercizio taxi permessi di lavoro ritiro dell'autorizzazione autorizzazione di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PLATANIA BERNARDO, nato a CATANIA l'11/07/1955 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la reazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 22 maggio 2024 revocava la misura della semilibertà concessa a Platania Bernardo, confermando il provvedimento assunto in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione di legge con riguardo agli art. 50 e 51 della L. 354/75. Secondo il ricorrente, l’impugnato provvedimento sarebbe basato su presupposti sbagliati, poichè il Platania non avrebbe violato alcuna prescrizione, essendosi affidato al fatto che la patente gli sarebbe stata restituita. Platania, anzi, avrebbe seguito fedelmente il programma recandosi sempre al lavoro e ciò nella consapevolezza dell’importanza dello svolgimento dell’attività lavorativa in un’ottica di rieducazione e di reinserimento. Platania, al fine di svolgere attività lavorativa, si sarebbe trovato nella necessità di compiere una minima violazione, pur di rispettare il programma e recarsi al lavoro; inoltre egli avrebbe avuto il diritto di possedere la patente e pertanto deve essere ritenuto portatore di autorizzazione alla guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente tende ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto, quali l’avere condotto l’auto per andare al lavoro, pur avendo la patente revocata fin dal 1988. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, però, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).’ 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIA GRECA ZONCU MON