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Ordinanza — n. 961/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of home detention due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Oliveri Giuseppe inadmissible, rejecting his claims regarding TikTok usage and social service placement. The court found the lower tribunal's reasoning sufficient to establish the condemned's lack of reintegration efforts and refusal to comply with supervision. Consequently, the revocation of home detention stands, and the appellant is ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 47 L. 354/75: An appeal against the revocation of home detention is inadmissible if the lower court's decision adequately explains the factual basis for concluding the condemned has not participated in reeducation and refuses to comply with supervision, rendering further procedural review unnecessary.

Parole chiave

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home detention revocation procedural inadmissibility social service placement reintegration failure TikTok usage evidence supervision violation Cassazione appeal revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 47 L. 354/75
2.2 Con il secondo motivo lamentava la carenza di motivazione , di istruttoria e acquisizione di informazioni circa la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la violazione di legge, in particolare dell’art. 47 L. 354/75.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da OLIVERI GIUSEPPE, nato il 24/08/1970 avverso l'ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina con ordinanza del 10 luglio 2024 revocava la misura della detenzione domiciliare concessa a Oliveri Giuseppe con provvedimento del medesimo Tribunale in data 23 novembre 2022.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo denunciava un vizio di motivazione circa la presunta pubblicazione del file video sull’applicazione TikTok. In particolare, il ricorrente rilevava come non vi fosse prova che proprio Oliveri avesse pubblicato i video sui profili indicati, né che fosse proprio Oliveri a utilizzare tali profili. Quanto al tatuaggio non vi sarebbe prova che Oliveri si fosse fatto il tatuaggio nel periodo in cui era in detenzione domiciliare; la pubblicazione dei video non rientra nel divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano.

Quanto, poi, alla conversazione con il vicino, pregiudicato, non sarebbe stato evidenziato quanto fosse durata e che in che maniera avrebbe influito sulla revoca del concesso beneficio. 2.2 Con il secondo motivo lamentava la carenza di motivazione , di istruttoria e acquisizione di informazioni circa la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la violazione di legge, in particolare dell’art. 47 L. 354/75. Il rigetto di tale istanza, contenuto nella medesima ordinanza che revocava la detenzione domiciliare sarebbe del tutto privo di motivazione, avendo il Tribunale fatto solo riferimento alle superiori considerazioni, inerenti, cioè, la revoca della detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è inammissibile. Circa l’effettivo uso da parte del condannato dei profili Tik Tok il provvedimento impugnato dà ampio conto delle ragioni che portano a concludere che egli sia l’effettivo utilizzatore di tali profili, così come delle ragioni che fanno ritenere che il tatuaggio sia stato eseguito durane la detenzione domiciliare. La ragione per la quale la conversazione, certamente non consentita dalle prescrizioni, con il vicino di casa, sia rilevante ai fini della revoca della misura, è esplicitata nel provvedimento.

Il Tribunale di sorveglianza dal complessivo comportamento del condannato, che annovera anche una evasione, sprezzante nei confronti dell’autorità cui i contrappone con atteggiamento di sfida, ha tratto la conclusione che egli non partecipi in minima parte all’opera di rieducazione e non abbia minimamente compreso il beneficio ricevuto. Logico corollario di tale accertamento non poteva che essere la revoca della detenzione domiciliare. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L’assenza delle condizioni per proseguire con la misura alternativa della detenzione domiciliare comporta - come affermato nel provvedimento impugnato - che, a fortiori, siano assenti le condizioni per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che è misura meno restrittiva e che dunque richiede ben altri presupposti.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente