Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove unitary criminal intent for consecutive offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Placido Laudani inadmissible regarding his request to recognize a continuous criminal act. Laudani argued that two convictions for carrying weapons occurred within two years and stemmed from a single criminal design, but the lower court found the acts dissimilar and the temporal gap significant. The Court ruled that the appellant failed to provide specific evidence of a unitary plan, as mere repetition of offenses does not automatically constitute continuity under Article 81 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The convicted person bears the burden of proving specific symptoms of a unitary criminal plan; mere repetition of offenses without evidence of prior programming constitutes habitual delinquency rather than continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da : LAUDANI PLACIDO nato a PATERNO' il 06/11/1994 avverso l'ordinanza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere MARIA GRECA ZONCU
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Placido Laudani e tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con due sentenze di condanna emesse rispettivamente dal Tribunale di Catania il 3 giugno 2020 e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 marzo 2016.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. 2.1 Rilevava il ricorrente come i fatti di cui alle sentenze di condanna fossero del tutto omogenei trattandosi di detenzione di illegale di armi e di porto di oggetti atti a offendere. La circostanza che i reati siano stati commessi a circa due anni di distanza l’uno dall’altro non escluderebbe la sussistenza del medesimo disegno criminoso ben potendo trattarsi di persona adusa a camminare perennemente armata. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, sussisterebbero tutti gli elementi necessari per il riconoscimento della medesima volizione unitaria, stante la modalità della condotta, l’unicità del bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale e le condizioni di tempo e luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il provvedimento impugnato al fine di respingere l’istanza ha evidenziato, in negativo, la distanza temporale fra i fatti, due anni circa, e l’assoluta disomogeneità delle condotte, l’una di detenzione di un’arma da fuoco e l’altra di porto di oggetto atto a offendere. Inoltre, ha stigmatizzato la mancata allegazione da parte del condannato, cui pacificamente gravava il relativo onere, di elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, tali da superare gli aspetti contrari evidenziati. Come da costante insegnamento di questa Corte, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 Rv. 275451) 2.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/202