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Ordinanza — n. 952/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 952/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Campolo Rosario nato a CATANIA il 13/02/1968 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta, avanzata da Rosario Campolo, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2) e 3) dell’istanza.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 952/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Campolo Rosario nato a CATANIA il 13/02/1968 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta, avanzata da Rosario Campolo, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2) e 3) dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti di rapina aggravata, oltre che di associazione mafiosa, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata (anche con riferimento al periodo di militanza nell’associazione mafiosa) i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte e si lamenta un’errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità;

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBA