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Ordinanza — n. 951/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 951/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rispoli Vincenzo nato a NAPOLI il 31/01/1976 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto Vincenzo Rispoli responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 951/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;

Parole chiave

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reati violenti riesame dell'entità pena inosservanza delle prescrizioni di controllo carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rispoli Vincenzo nato a NAPOLI il 31/01/1976 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto Vincenzo Rispoli responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso ripropongono le questioni già proposte con l’atto di appello e su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati; che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato negato in assenza di elementi positivi in conformità con l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, Rv. 283489 – 01); che la recidiva è stata ricavata dall’omogeneità della violazione con i gravi precedenti in materia di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e armi; che tale vissuto criminale è stato utilizzato congruamente come parametro valutativo per la determinazione della pena secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA MONICA