Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 950/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 950/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Piano Giuseppe nato a SERINO il 10/07/1955 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto Giuseppe De Piano responsabile del reato di cui all’art. 4 l.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 950/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 l.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda;

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici uso sproporzionato della forza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Piano Giuseppe nato a SERINO il 10/07/1955 avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto Giuseppe De Piano responsabile del reato di cui all’art. 4 l.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che con unico articolato motivo il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti, deducendo la plausibilità dell’ipotesi difensiva, secondo la quale l’imputato deteneva l’arma con un giustificato motivo essendo utile per l’attività di allevamento di bovini; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTI