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Ordinanza — n. 949/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling procedural arguments precluded in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Silvia Neluta Otet inadmissible, upholding her conviction for violating public security measures. The appellant argued the sentence was disproportionate due to an inflated base penalty, but the court noted that substantive arguments regarding sentencing discretion are precluded in this stage of review. Consequently, the court found the lower court's reasoning congruous and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to questions of law and admissibility; substantive assessments of sentencing proportionality and discretionary application of mitigating circumstances are precluded, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Sentence Proportionality Public Security Violation Inadmissible Appeal Procedural Costs Discretionary Sentencing espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Otet Silvia Neluta nata in ROMANIA il 22/09/1984 avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto Silvia Neluta Otet responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/1998 e la aveva condannata alla pena di un anno di reclusione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che con unico articolato motivo la ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi acquisiti per affermare che la pena inflitta è sproporzionata, perché calcolata su pena base troppo alta; che su queste deduzioni i giudici di merito si sono pronunciati e la ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e generici sulle modalità di esercizio della discrezionalità, il cui apprezzamento è comunque precluso nel giudizio di legittimità; che, invece, la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), laddove evidenzia la comparazione in termini di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, già operata dal giudice di primo grado, e correla il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti e la commisurazione superiore al minimo edittale ai numerosi precedenti penali, alla sfrontata violazione dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e alla concreta e notevole gravità del fatto contestato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente G