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Ordinanza — n. 948/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Xia Limin inadmissible because her defense attorney formally withdrew the request on November 12, 2024. Although the appeal targeted a lower court order rejecting a claim regarding the application of continuous offense sentencing rules, the procedural defect was the appellant's own withdrawal. The court ruled that the withdrawal constituted a voluntary abandonment of rights, thereby precluding any further judicial review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A withdrawal of appeal by the appellant renders the legal action inadmissible, as the court cannot examine a request that has been voluntarily abandoned by the party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural abandonment Corte di Cassazione sentencing rules reato continuato reiterazione di reati penali abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Xia Limin nata in CINA il 26/11/1972 avverso l'ordinanza del 20/07/2024 del TRIBUNALE di Monza dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 20 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Limin Xia di applicazione della disciplina del reato continuato sulle pene inflitte con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell’istanza; Rilevato che il difensore di Limin Xia, munito di procura speciale, ha depositato in data 12/11/2024 atto di rinuncia al ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GI