Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 947/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against surveillance court order denying probation and home detention for a sex offender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of probation and home detention. The appellant argued for alternative measures but failed to provide concrete plans or address the specific dangers of his conduct. The court ruled that the surveillance court correctly identified the high social risk and the appellant's lack of credible rehabilitation prospects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order denying alternative measures is inadmissible if it merely reiterates errors in previously evaluated facts without presenting new, concrete evidence of changed circumstances or viable rehabilitation plans.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Code Surveillance Court Appeal Probation Denial Home Detention Refusal Social Danger Assessment Inadmissible Appeal Sex Offender Supervision asilo familiare per eritrei

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Igbinere Efosa nato in NIGERIA il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Cagliari dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate da Efosa Igbinere;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., si lamenta la violazione di legge, l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, ma tutte le considerazioni svolte in ricorso si limitano a segnalare presunte erroneità dell’analisi degli elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato; che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza ha tratteggiato tutti gli elementi che descrivono la pericolosità sociale del condannato in considerazione della particolare odiosità della condotta oggetto della condanna (sfruttamento della prostituzione di giovane connazionale a lui affidata) e che si accompagnano alla constatata assenza di una revisione critica rispetto alla suddetta condotta, negata o mistificata e all’inidoneità di ogni concreta praticabilità delle soluzione abitative e lavorative da lui prospettate in termini di vaghezza o comunque con l’intervento di un datore di lavoro, gravato da allarmanti precedenti penali; inoltre parte del recente vissuto del condannato, specie con riguardo alle modalità di ingresso in Italia e alle attività svolte in una prima fase di permanenza sul territorio italiano, non era stato ricostruito anche perché egli aveva fornito versioni via diverse e comunque non riscontrabili; che tutti gli elementi positivi che il ricorrente assume non essere stati valutati (tra gli altri il comportamento del condannato, l’assenza di altri precedenti penali, la disponibilità di una parrocchia di Pescia) sono stati invece considerati espressamente recessivi rispetto a quelli che sconsigliavano la concessione delle misure alternative.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pres