Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rearguing facts already evaluated by execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant merely reargued factual elements already thoroughly evaluated by the execution judge. The appellant argued for a minor circumstance mitigation based on the Constitutional Court's recent ruling, but the lower court had already addressed this by rejecting it due to the violent nature and use of weapons in the specific crimes. Consequently, the court ruled that no new legal grounds existed to justify a different sentencing outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; The court of cassation holds that an appeal against an execution order is inadmissible if it merely reargues factual elements already evaluated by the execution judge with sufficient motivation, lacking any new legal grounds for a different sentencing outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Belfiore Roberto nato a CENTO il 12/05/1983 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di Ferrara; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ferrara, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Roberto Belfiore con la quale, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 1 e 2 cod. pen., ha fatto richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con le sentenze sub 1), 2), 3) e 4) della medesima istanza;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con un unico articolato motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, e connesso vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; che tuttavia il ricorrente si limita a riproporre una valutazione alternativa degli elementi di fatto, già presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione con congrua motivazione, immune da fratture logiche e aderente alla descrizione delle modalità del fatto contenute nelle rispettive sentenze passate in giudicato, e richiede un sindacato inammissibile in sede di legittimità; che il provvedimento impugnato offre una completa valutazione dei profili che avrebbe potuto giustificare - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 - la diminuzione della pena in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo; che il fatto di lieve entità è stato escluso in relazione alla sentenza sub 1) in ragione dell'uso dell'arma, in relazione alla sentenza sub 2) in ragione dell'azione brutalmente violenta nei confronti di un dipendente del negozio, in relazione alla sentenza sub 3) in ragione dell'uso di armi e dei danni economici significativo e in relazione alla sentenza sub 4) in ragione dell'uso dell'arma e della violanza in danno della cassiera;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GI