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Ordinanza — n. 945/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against arson convictions, ruling evidence evaluation and sentencing were legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Gerardo Dilernia and Raffaele Dicè inadmissible. The court found that the lower courts correctly evaluated surveillance footage to establish the transfer of materials for arson and imposed appropriate sentences based on the defendants' extensive criminal records. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 425 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of evidence or the sentencing rationale are inadmissible when the lower courts' reasoning is congruous, detailed, and based on logical inferences rather than hypothetical speculation.

Parole chiave

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arson conviction surveillance evidence criminal record inadmissible appeal sentencing rationale Cassazione ordinanza penal liability danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 425 cod. pen.
Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato Raffaele Dicè e Gerardo Dilernia responsabili del reato di cui all’art. 425 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 425 cod. pen
Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato Raffaele Dicè e Gerardo Dilernia responsabili del reato di cui all’art. 425 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Dilernia Gerardo nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 Dice' Raffaele nato a SANTERAMO IN COLLE il 20/04/1962 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato Raffaele Dicè e Gerardo Dilernia responsabili del reato di cui all’art. 425 cod. pen. e ha condannato Raffaele Dicè a mesi dieci e giorni quindici di reclusione e Gerardo Dilernia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sette di reclusione, ulteriormente riducendo la pena in favore di Dilernia a mesi sei di reclusione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che la censura mossa alla ricostruzione del fatto dal ricorso di Dicè si rivolse in un’inammissibile richiesta di rivalutazione della prova del filmato delle telecamere di sorveglianza, dal quale i giudici di merito in entrambi i gradi e con valutazioni conformi hanno tratto con argomenti indiziari congrui e logici, e non ipotetici come assume la difesa, il convincimento che Dicè abbia trasferito a Dilernia materiale utile a provocare l’incendio; che anche riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestata da entrambi i ricorrenti ciascuno per la sua posizione, la motivazione in ordine alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati appare congrua e dettagliata, facendo riferimento oltre che alla concreta gravità del fatto anche ai numerosissimi precedenti penali (pari a 54 per Dicè e a 81 per Di Lernia, il quale ha comunque beneficiato delle circostanze attenuanti generiche);

Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pr