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Ordinanza — n. 944/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuity due to lack of unified intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the execution judge's refusal to recognize criminal continuity among five robbery offenses, arguing for a unified criminal intent despite differences in execution methods, participants, and timing. The court rejected this argument, noting that the lower court properly examined the specific modalities of each act and that the appellant's reliance on geographical proximity and unidentifying co-conspirators constitutes merit-based arguments barred from a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals against execution judges' decisions on criminal continuity are inadmissible if they rely on merit-based re-evaluation of facts or arguments not previously raised, as the review court cannot substitute its own assessment of evidence regarding the unity of criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity review proceedings inadmissible appeal unified criminal intent execution judge decision concorso materiale di reati reiterazione di reati penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett.
Art. 81 cod. pen.
pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corsini Riccardo antonio nato a BARI il 06/05/1971 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta, avanzata da Riccardo Antonio Corsini, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2), 3), 4) e 5) dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti di rapina aggravata, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte e si lamenta una distorta valutazione degli elementi acquisiti, proponendo argomenti di merito (l’appartenenza dei diversi comuni alla stessa Provincia, il fatto che i concorrenti non sono stati identificati e potrebbero essere gli stessi, la trascurabilità della distanza temporale tra i fatti), argomenti cioè che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità;

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVAN