Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 943/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for missing legal reasoning under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's sentencing decision based on a defect in reasoning regarding the absence of statutory grounds for acquittal, which is no longer a valid ground for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality, excluding defects in reasoning or omitted verification of acquittal causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility Code of Criminal Procedure defect in reasoning sentencing review limits acquittal grounds verification procedural inadmissibility court costs and fines caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia applicava a Bashkim Citozi, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia applicava a Bashkim Citozi, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007
(Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Citozi Bashkim nato in ALBANIA il 10/01/1981 avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE presso il Tribunale di Reggio Emilia; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia applicava a Bashkim Citozi, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ritenuto che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l'omessa indicazione dell'iter attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 - 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 - 01;

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 - 01). Rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare, per di più in termini generici, un vizio di motivazione su profili che non possono essere oggetto di valutazione in sede di giudizio di legittimità. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere