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Ordinanza — n. 942/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for violating a residence restriction by driving at night, arguing for generic mitigating circumstances and procedural errors. The court rejected the appeal because the grounds concerned the punitive treatment and sentencing discretion, which are not reviewable in a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals against final judgments are inadmissible if they concern the punitive treatment or the recognition of generic mitigating circumstances, as these fall within the discretion of the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances punitive treatment review residence restriction violation Cassazione admissibility momento del reato guida recidiva in stato di ebbrezza reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
pen., nonchè la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., nonchè la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., quanto meno con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pawan Claudio Ranko nato a BOLOGNA il 22/03/1976 avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d'appello di Bologna; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa il 12 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto Claudio Ranko Pawan responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato, in data 08/04/2022, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 7.30, venendo sorpreso a bordo di un’autovettura alle ore 01.20 circa; Rilevato che, con l’unico motivo dedotto, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonchè la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., quanto meno con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con congrue argomentazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei numerosi precedenti penali già riportati dall’odierno ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pr