Italian court dismisses appeal against execution court's refusal to recognize criminal continuity due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the execution court's refusal to recognize criminal continuity between drug trafficking offenses. The appellant argued for a re-evaluation of facts showing a single criminal plan, but the execution court had already thoroughly analyzed temporal distances and overlapping conduct in prior judgments. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide new evidence of a unified criminal intent beyond what was already considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal challenging the refusal to recognize criminal continuity is inadmissible if the appellant merely requests a re-evaluation of existing facts without presenting new evidence of a unified criminal intent.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Aspri Benedetto nato a MESSINA il 25/09/1961 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 26 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la richiesta, avanzata da Benedetto Aspri, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2), 3), e 4) dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti in materia di traffico e spaccio di stupefacenti, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporali tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera approfondita i contenuti delle sentenze specie quelle che hanno esaminato i profili di sovrapponibilità delle condotte e quelli inerenti la continuazione, avvalendosi il giudice dell’esecuzione delle valutazioni già svolte in sede di cognizione circa l’eventuale insussistenza di medesimi disegni criminosi; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATT