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Ordinanza — n. 940/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 940/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mlaiki Zouhair nato in TUNISIA il 01/05/1995 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 luglio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, proposta da Zouhair Mlaiki per difetto dei motivi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 940/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini espulsione di familiari espulsione nonostante gravi patologie esclusione sociale revoca dell'opposizione principio di non respingimento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mlaiki Zouhair nato in TUNISIA il 01/05/1995 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 luglio 2024, con la quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al decreto di espulsione, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, proposta da Zouhair Mlaiki per difetto dei motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. perché è stata fissata udienza e non si è consentito all’opponente cinque giorni prima di depositare i motivi; che la deduzione è manifestamente infondata, poiché «l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021, Rv. 280987 – 01);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presiden