Appeal against probation order dismissed as facts were already evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly assessed the appellant's age, health, and psychological risks in granting home detention while rejecting probation. Since the appeal sought a re-evaluation of these established facts, the Court ruled that such a review is precluded in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a probation order is inadmissible when the lower court has already substantively evaluated the applicant's personal circumstances and rejected the alternative measure based on specific behavioral evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pantisano Vittorio nato a CROTONE il 22/02/1951 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 22 giugno 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Vittorio Pantisano, e gli ha concesso la detenzione domiciliare; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell’età, delle condizioni di salute e delle conseguenze negative che potrà avere la detenzione domiciliare sulle condizioni psicologiche ed economiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’ordinanza in realtà prende in considerazione l’intero vissuto del condannato e valuta nel merito l’incidenza delle sue pregresse esperienze giudiziarie e degli esiti negativi delle misure alternative in precedenza a lui concesse, segnalando comportamenti che evidenziano come egli non abbia tratto dalle precedenti condanne motivo di revisione critica ed evidenziando un atteggiamento che viene ritenuto incompatibile con l’affidamento necessario a giustificare la concessione della misura alternativa richiesta; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANB