Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding recidivism recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hodorovich Patrik inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law concerning the recognition of recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The lower court had already confirmed the application of recidivism with correct logical and legal arguments, noting the appellant's criminal history and subjective dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's confirmation of recidivism based on established criminal history and subjective dangerousness constitutes a correct application of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIK nato a SOAVE il 19/05/1992 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hodorovich Patrigk; considerato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, poiché la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. p. 5, ove si è evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedenti penali, molti dei quali per reati contro il patrimonio, e come con la commissione del delitto per cui si procede avesse manifestato una personalità spregiudicata e un'accresciuta capacità criminale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi stensore Il Presid