Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific factual censure and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the identification of the robber was flawed, but the court found these arguments to be mere repetitions of facts already addressed and rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive grounds and violated procedural rules against specific factual censure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; An appeal based solely on specific factual censure or the repetition of arguments already rejected in the lower court is inadmissible as it fails to meet the requirement of presenting new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBRISSA DAVIDE nato a PADOVA il 13/05/1977 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sbrissa Davide; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su censure aspecifiche e schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 1-3, sull'individuazione del rapinatore, anche sulla base delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e del ripetuto modus operandi), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi lie estensore Il P esid te