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Ordinanza — n. 935/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Alfredo Restivo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Restivo argued the lower court erred in assessing the credibility of the victim's testimony regarding a specific fraud scheme. The court rejected this, ruling that the appeal sought a new evaluation of evidence already properly assessed by the appellate judges, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the probative weight of evidence or the credibility of witnesses when the lower court's reasoning is logically sound and free from specific errors in the assessment of case facts.

Parole chiave

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cassation review scope credibility assessment probative weight evaluation inadmissible appeal factual re-evaluation reati contro la sfera personale riservata prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO ALFREDO nato a LOCRI il 24/03/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Restivo Alfredo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (cfr. p. 3 sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa in ordine alla cosiddetta "truffa dello specchietto"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consa er estensore Il Presi en