Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce facts already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Karpuzi Refik inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification of the crime and claimed non-punishment for resistance and injuries, but the court found these points merely reproduced factual assessments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals that merely reproduce factual findings or legal qualifications already definitively established by the lower court are inadmissible as they fail to present new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARPUZI REFIK nato il 27/05/1994 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Karpuzi Refik; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria in luogo di quello di furto, nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (invocandosi, per tale delitto, la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 9-11, sul ristretto arco temporale tra la commissione del furto e la fuga, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene, nonché sulla resistenza dell'imputato ai pubblici ufficiali, che era sfociata in una aggressione fisica nei confronti degli stessi; sui certificati medici attestanti le lesioni e sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigqf.r estensore Il Pr-$id> te