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Ordinanza — n. 933/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new examination of criminal liability and recidivism, but the court found these points were merely repetitive of arguments already thoroughly rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the appellate court's reasoning was deemed logically and legally sound regarding the crime's elements and the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct logical and legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal liability recidivism procedural economy recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUMMOLINO SALVATORE nato a MILANO il 17/09/1953 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rummolino Salvatore; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ricostruzione dei fatti da cui è possibile desumere la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato: artifici e raggiri, induzione in errore sul presupposto di un pericolo immaginario di sequele giudiziarie, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto con altrui danno); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva originariamente contestata per il reato di estorsione, poi riqualificato in truffa, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, ferma restando l'analoga indole dei suddetti delitti, ha confermato la recidiva con corretti argomenti logici e giuridici e con specifico riferimento alla condotta contestata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sui precedenti per reati analoghi e sulla accresciuta pericolosità, dimostrata anche dalla contestuale commissione di condotte simili a quella per cui si procede ai danni di una differente persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigfi 1estensore I