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Ordinanza — n. 932/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic claim for mitigating circumstances lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Bianco inadmissible due to the manifestly unfounded nature of his generic claim for mitigating circumstances. The appellant argued for reduced sentencing without providing concrete evidence, while the lower court justified its denial by noting the minor burden of proof when penalties are near the minimum. The supreme court ruled that a judge need not consider every favorable element if they provide a sufficient reference to decisive negative factors or the absence of positive ones.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic claim for mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently references decisive negative factors or the absence of positive elements, as the judge is not required to examine every single favorable element deduced by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances generic claim rejection burden of proof sentencing discretion Cassazione ruling procedural dismissal pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO CARMINE nato a NAPOLI il 07/05/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bianco Carmìne; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, genericamente, si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, è altresì manifestamente infondato, poiché, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, non indicati in concreto neppure dalla difesa (si veda, in particolare, pag. 2, ove si sottolinea, oltre a numerosi precedenti specifici, anche il minor onere probatorio in caso dì pena prossima al minimo come nel caso di specie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Cons iere estensore Il Presi nte