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Ordinanza — n. 931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual repetition and lacks legal grounds for fraud insolvency charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Montanaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground of appeal was a mere repetition of facts without new legal arguments, as the lower court correctly identified all elements of fraud insolvency. Consequently, the decision was upheld because the appellant's version was rejected based on clear logical and legal reasoning regarding his intent to evade obligations.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal that merely reiterates factual allegations without presenting new legal arguments or evidence is inadmissible as it fails to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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fraud insolvency charge inadmissible appeal mere factual repetition Cassation procedure procedural costs rettificazione di confine confine particellare azione per l'apposizione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO FRANCESCO nato a VISCIANO il 03/03/1961 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Montanaro Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta, è meramente reiterativo, schiettamente fattuale e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, alla luce delle circostanze di fatto, ha ritenuto la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elementi costitutivi con corretti argomenti logici e giuridici, espressamente disattendendo la versione alternativa offerta dall'imputato (cfr. pp. 2-3 sugli argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione da cui poteva desumersi il proposito dell'imputato di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Co gliere estensore Il Presi nt