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Ordinanza — n. 930/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 930/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/05/1977 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Maiello Vincenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura, schiettamente fattuali, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale a pagina 2, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. p. 2, ove si sottolinea il valore dei numerosi pancali ricettati e i numerosi e gravi precedenti); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 930/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. p. 2, ove si sottolinea il valore dei numerosi pancali ricettati e i numerosi e gravi precedenti); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale assicurazione RC dei veicoli a motore incidente motociclistico responsabilità del vettore obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni sorpasso pericoloso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/05/1977 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maiello Vincenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura, schiettamente fattuali, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale a pagina 2, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. p. 2, ove si sottolinea il valore dei numerosi pancali ricettati e i numerosi e gravi precedenti); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi re estensore Il