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Ordinanza — n. 929/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for challenging evidence and subjective intent in money laundering conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rolfi Marino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the identification of the defendant as the perpetrator and the subjective element of the crime was flawed. The court rejected these claims because the law prohibits the Supreme Court from re-evaluating evidence or testing the logical consistency of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged defects in motivation or factual assessment inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility Court of Cassation money laundering subjective intent evidence evaluation logical reasoning Italian criminal procedure contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLFI MARINO nato a TRIESTE il 24/05/1976 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rolfi Marino; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'identificazione dell'imputato quale autore del fatto contestato e in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di riciclaggio contestato (si vedano, in particolare, pp. 5- 6 sulla prova della riferibilità all'imputato dell'apposizione della targa sul veicolo provento di furto nella sua incontestata disponibilità, nonché sulla mancanza di giustificazioni che dimostra la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Con liere estensore Il